La normativa sul risparmio energetico prende, in Italia, le sue prime mosse nel 2005. In tale anno infatti il decreto legislativo 192/2005 faceva proprie la direttiva Comunitaria 2002/91/CE per la riduzione di energia nell'alimentazione degli edifici. Prima procedere con qualche chiarimento sulla normativa forniamo qualche cenno su risparmio energetico e sua necessità. Col termine "Risparmio energetico" si individuano l'insieme delle misure da adottarsi per ridurre l'energia consumata nelle attività antropiche. Il risparmio energetico può ottenersi in vari maniere: modificando i costumi minimizzando gli sprechi, usando tecnologie in grado di trasformare l'energia con maggior rendimento, auto producendo energia con fonti rinnovabili. La necessità del risparmio energetico è dettata da due considerazioni fondamentali: 1. L'85% del nostro fabbisogno totale di energia è ottenuto con fonti non rinnovabili. 2. Tali fonti utilizzano, per la quasi totalità, combustibili fossili. La prima considerazione implica che le nostre fonti energetiche (petrolio, gas naturale, combustibili fissili)in un futuro non lontanissimo (per il petrolio si parla di decine di anni) si esauriranno. La seconda implica immissione nell'atmosfera terrestre, ogni anno, di milioni di tonnellate del gas serra CO2. Gas serra che è responsabile delle variazioni climatiche in atto e delle loro disastrose conseguenze. La legislazione nazionale sul risparmio energetico parte dunque col D.legs.192 che ha introdotto la"Certificazione Energetica degli Edifici" ossia un attestato che segue ogni edificio, di nuova costruzione o vecchio soggetto a ristrutturazione, che ne certifichi in maniera inequivocabile da parte di un tecnico legalmente abilitato, l'ammontare complessivo di energia che si ritiene necessaria per far fronte ai bisogni relativi ad un impiego standard dell'edificio stesso. Tale certificato deve corredare la documentazione dello edificio a partire dalla costruzione e seguirlo in tutti i passaggi di vendita e/o locazione. La normativa introdotta dal D.legs. 192 è stata corretta ed integrata,successivamente, dal D.legs. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative del 192) e dal D.M. 19 febbraio 2007 che ha sancito detrazioni di imposta del 55% di spese sostenute per lavori di riqualificazione energetica. Tali norme sono state successivamente modificate e prorogate diverse volte fino a giungere alla legge del febbraio del 2009 che prevede per le spese sostenute dal gennaio 2009 l'invio di comunicazione all'Agenzia delle entrate ed una detrazione dall'IRPEF effettuate in 5 anni in rate uguali e pari ad 1/5 del 55% delle spese sostenute fino ad un massimo 100.000, 60.000 e 30.000 € a seconda che siano stati effettuati lavori di: -Sostituzione impianti di riscaldamento. -Istallazione pannelli solari termici. -Coibentazione dell'involucro esterno dell'edificio. -Lavori di riqualificazione energetica globali con abbattimento di almeno il 20% dell'ammontare totale di energia. Approfondimenti su: Normativa risparmio energetico in risparmio energetico o in energia Ambiente.
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